L'Unione Europea ha incluso nel regolamento del vino i prodotti vinicoli con un contenuto alcolico ridotto. Secondo il nuovo regolamento UE 2021/2117 del 2 dicembre 2021, il vino, lo spumante e vino frizzante con aggiunta di anidride carbonica possono ora essere etichettati come "dealcolizzati" o "parzialmente dealcolizzati".
La dealcolizzazione completa è limitata ai prodotti che non sono classificati con una denominazione d'origine o un'indicazione geografica. La dealcolizzazione parziale, invece, è permessa per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti con aggiunta di anidride carbonica. La differenza tra "dealcolizzato" e "parzialmente dealcolizzato" è il limite dello 0,5% in volume adottato nel 2012 dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV). Solo i prodotti che contengono lo 0,5% o meno di alcol possono essere descritti come "dealcolizzati".
Secondo le raccomandazioni dell'OIV, i metodi consentiti per ridurre parzialmente o quasi completamente il contenuto di etanolo sono l'evaporazione parziale sotto vuoto e le tecniche a membrana o la distillazione. Gli Stati membri dell'OIV stanno attualmente lavorando su una definizione quadro che determinerà le pratiche enologiche specifiche per questi prodotti.
(ru / Fonte: OIV; Foto: 123rf.com)