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Nel dicembre 2007 è stata decisa la riforma dell'organizzazione europea del mercato del vino. Tra le altre cose, riguarda i diritti d'impianto dei vigneti nell'Unione Europea (UE), l'ammissibilità di certe pratiche enologiche e la legge sull'etichettatura del vino. I nuovi regolamenti sulle pratiche enologiche, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, così come l'etichettatura e la presentazione sono entrati in vigore il 1° agosto 2009. Nel 2012, la Commissione UE presenterà un rapporto che riassume l'esperienza acquisita nell'attuazione della riforma e il suo impatto.

La legge sull'etichettatura degli alimenti viene trasferita al vino

Tutti gli stati membri dell'UE sono interessati dalla modifica della legge sull'etichettatura del vino. In sostanza, le denominazioni di origine protetta esistenti per i prodotti alimentari saranno applicate anche al vino. Già dal 2006, il diritto agricolo dell'UE conosce i termini "indicazione geografica protetta" (IGP) e "denominazione d'origine protetta" (DOP). Un alimento con lo status di IGP deve essere prodotto, trasformato e/o fabbricato all'interno della zona d'origine indicata. Nel caso di prodotti alimentari con lo status di DOP, tutte le fasi di produzione (cioè produzione, trasformazione e fabbricazione) devono avvenire all'interno della regione d'origine specificata e secondo procedure riconosciute e definite. I prodotti agricoli corrispondenti, che poi portano la loro origine geografica nel nome (per esempio il formaggio di montagna dell'Allgäu, il prosciutto della Foresta Nera, il pan di zenzero di Norimberga, la birra di Dortmund), sono registrati come marchi della Comunità Europea e sono quindi legalmente protetti contro l'abuso del nome e le imitazioni. La riforma del mercato vinicolo dell'UE trasferisce questo modello al settore del vino e distingue tra vini con denominazione d'origine protetta, vini con indicazione geografica protetta e vini senza denominazione d'origine.

Il logo dell'UE per i prodotti alimentari con un'indicazione geografica protetta (fonte: ec.europa.eu)

Principio di origine in primo piano

Fino ad oggi, il sistema giuridico del vino dell'UE distingueva approssimativamente tra vini da tavola, vini di campagna, vini di qualità e vini di paesi terzi. Con la riforma, il principio di origine deve essere messo in maggiore evidenza. I paesi che usano il cosiddetto sistema delle denominazioni romane per i loro vini avranno meno problemi con l'attuazione dei nuovi regolamenti, perché questo sistema già giudica la qualità del vino in base all'origine. In parole povere, un vino è tanto migliore quanto più la sua origine geografica - secondo certi criteri - può essere ristretta. Questo approccio porta inevitabilmente a un concetto di vigneti di punta, che per le loro condizioni naturali (clima, suolo, esposizione al sole, ecc.) sono particolarmente favorevoli alla crescita, alla maturazione e al carattere aromatico delle uve. In Francia, tali vigneti sono chiamati Premier Cru o Grand Cru, in Germania e in Austria, concetti simili esistono da diversi anni con i modelli di classificazione Erste Lage, che le associazioni di viticoltori VDP e ÖTW, rispettivamente, hanno creato. Tuttavia, questi concetti di associazione interna non sono ancorati nel diritto del vino.

Le denominazioni diventano denominazioni di origine protetta

I paesi che usano il sistema di denominazione dei vini romanici sono, per esempio, Francia, Italia, Spagna, Portogallo o Grecia (seguendo il modello francese). I loro vini di qualità portano di solito una denominazione che indica l'origine - finora in Francia "Appellation d'Origine Contrôlée" (AOC), in Italia "Denominazione di Origine Controllata" (DOC), in Spagna "Denominación de Origen" (DO), in Portogallo "Denominação de Origem Controlada" (DOC) e in Grecia "Onomasia Proléfseos Anoteras Piótitos" (OPAP). All'interno del nuovo sistema, queste denominazioni sono trasferite quasi congruamente allo status di denominazione d'origine protetta. Questo cambia anche leggermente la loro nomenclatura, poiché il termine "protetto" deve essere esplicitamente menzionato. Così, le nuove denominazioni in Francia sono "Appellation d'Origine Protégée" (AOP), in Italia "Denominazione di Origine Protetta" (DOP), in Spagna "Denominación de Origen Protegida" (DOP), in Portogallo "Denominação de Origem Protegida" (DOP) e in Grecia "Prostatevomenis Onomasias Proléfsis" (POP). In inglese - e quindi nell'uso internazionale - la categoria DOP si chiama "Denominazione d'origine protetta" (PDO).

Il logo dell'UE per i prodotti alimentari a denominazione d'origine protetta (fonte: ec.europa.eu)

Cambiamenti per i vini di campagna e i vini da tavola

Come indicazioni geografiche protette nel senso del nuovo sistema, le precedenti denominazioni di vini nazionali possono essere riprese in larga misura. Tuttavia, anche la nomenclatura cambierà - per esempio in Francia da "Vin de Pays" (VdP) a "Indication Géographique Protégée" (IGP), in Italia da "Indicazione Geografica Tipica" (IGT) a "Indicazione Geografica Protetta" (IGP), in Spagna da "Vino de la Tierra" (VdlT) a "Indicación Geográfica Protegida" (IGP), in Portogallo da "Vinho Regional" (VR) a "Indicação Geográfica Protegida" (IGP) e in Grecia da "Topikos Oinos" a "Prostatevomenis Geografikis Endixis" (PGE). In inglese, la categoria IGP si chiama "Indicazione Geografica Protetta" (IGP).

La precedente categoria di vino da tavola corrisponde nel nuovo sistema ai vini senza denominazione d'origine protetta. Naturalmente, questi vini hanno ancora un'origine approssimativamente definita (per esempio vino tedesco, vino della Comunità Europea), ma questo non è protetto dalla legge - e in definitiva senza alcun significato per il gusto o il carattere di un vino così designato. Contrariamente ai regolamenti precedenti per il vino da tavola, tuttavia, i vini senza denominazione d'origine protetta possono anche recare informazioni sui vitigni e sull'annata.

Differenze tra il sistema di designazione romanico e quello germanico

L'attuazione della riforma sarà più problematica che per i paesi con il sistema di denominazione dei vini romanici per gli stati membri dell'UE che usano il cosiddetto sistema di denominazione germanico. Questo sistema si basa sul principio della qualità, non su quello dell'origine. La qualità del vino è determinata dalla maturità fisiologica dell'uva, per la quale il peso del mosto è un indicatore importante. Secondo questo approccio, più alta è la proporzione di sostanze disciolte nel mosto d'uva (la definizione di peso del mosto), più alta è la qualità del vino. In base al peso del mosto, per esempio, i diversi livelli di predicato da Kabinett a Eiswein sono stati sviluppati in Germania e Austria. Secondo la nuova legge sulle denominazioni, sia i vini di qualità che i vini Prädikat hanno generalmente lo status di vini a denominazione d'origine protetta in questi paesi. Tuttavia, la parte 2 della nostra serie di articoli sul regolamento del mercato del vino dell'UE mostrerà che ci sono molti altri aspetti da considerare.

In Germania e in Austria, le nuove denominazioni di vino non sono ancora utilizzate. (Foto: BMULFW)

Validità, attuazione e scadenze

Prima di tutto, bisogna notare che con la nuova legge sulle denominazioni dei vini, le precedenti regioni di Landwein come indicazioni geografiche protette e le precedenti regioni di vini di qualità come denominazioni d'origine protette godono di una protezione automatica. Possono essere richieste altre denominazioni di origine protetta. Gli stati membri dell'UE devono presentare un disciplinare alla Commissione UE entro il 31 dicembre 2011 per tutte le denominazioni d'origine che devono essere protette come marchi comunitari. Queste specifiche comprendono almeno la denominazione da proteggere, una descrizione analitica e, se del caso, anche organolettica del vino, la delimitazione della zona geografica interessata, la resa massima per ettaro, i vitigni ammessi e, se del caso, i processi enologici specifici utilizzati per la vinificazione. Le denominazioni d'origine il cui disciplinare non sarà presentato alla Commissione entro la fine del 2011 perderanno la protezione internazionale contro l'uso improprio e l'imitazione del nome, ma potranno ancora essere utilizzate.

Come già detto, i nuovi regolamenti sono in vigore dall'agosto 2009. I vini etichettati o commercializzati sotto la precedente legge di denominazione prima del 31 dicembre 2010, possono essere venduti in quella forma fino all'esaurimento delle scorte. Il modo in cui le nuove denominazioni d'origine sono introdotte varia tra i paesi membri. Alcuni (come la Germania) hanno inizialmente vietato l'uso dei nuovi termini fino alla fine del 2011 per evitare confusione. Tuttavia, anch'essi devono creare le condizioni per garantire che le nuove denominazioni d'origine siano effettivamente protette quando vengono poi rilasciate. Altri (come l'Italia) hanno già permesso l'uso dei nuovi termini nel marketing a partire dalle ultime annate di vino bianco e rosso. Tuttavia, il regolamento UE non prevede un chiaro periodo di transizione secondo il motto "vecchie denominazioni fino al 2011, solo nuove denominazioni a partire dal 2012".

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