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Nel caso dei vini spumanti, si può indicare come origine il paese da cui proviene l'uva e dove è stato prodotto il vino base o il paese dove è avvenuta la seconda fermentazione e quindi dove è stato prodotto il vino spumante stesso. Questo è ciò che ha deciso la Corte Regionale Superiore (OLG) di Francoforte.

"L'indicazione d'origine richiesta nell'UE è legata al paese in cui l'uva viene raccolta e trasformata in vino, oppure al paese in cui avviene la seconda fermentazione in spumante", spiega letteralmente l'OLG in un comunicato stampa.

L'oggetto della controversia concreta su cui si basa la decisione era un vino spumante chiamato "Italian Rosé", che viene pubblicizzato come "Prodotto d'Italia". L'uva per questo prodotto cresce in Italia e viene fermentata in Italia, ma la seconda fermentazione avviene in Spagna. Per questo motivo, un produttore di vino aveva fatto causa contro la denominazione come prodotto italiano, che, secondo lui, era "ingannevole e anticoncorrenziale", come riflette il comunicato stampa.

La corte ha ora deciso che la designazione era ammissibile. Secondo il regolamento dell'Unione europea sull'etichettatura del vino, l'indicazione dell'origine è fatta "dalle parole "vino da", "prodotto in", "prodotto da" o termini equivalenti, con l'aggiunta del nome dello Stato membro o del paese terzo "in cui le uve sono raccolte e vinificate" (articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33)."

Secondo l'OLG, questo vale anche per i vini spumanti: Nel caso in questione, "l'uva sarebbe stata raccolta in Italia e lì trasformata in vino". La seconda fermentazione, che ha luogo in Spagna, non cambia nulla della vendemmia e della trasformazione in vino ai sensi del regolamento, che ha avuto luogo in Italia. La frase 'trasformato in vino' non significa già il prodotto finale - vino spumante", dice il comunicato stampa.

Secondo l'OLG, il regolamento UE non dice "che un vino spumante può essere chiamato un prodotto italiano solo se non solo le uve provengono da lì e sono state trasformate in vino base lì, ma anche il vino spumante è stato prodotto lì. Al contrario, il regolamento permette di collegare diversi processi di produzione e, di conseguenza, diverse indicazioni di origine. Il luogo della seconda fermentazione potrebbe [...] essere scelto come indicazione di origine alternativa (art. 45(1) frase 2 del regolamento (UE) 2019/33)."

(CS / comunicato stampa)

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